Solarino: illegittima la revoca del collegio dei revisori dei conti

L’incarico del collegio dei revisori dei conti del comune di Solarino non andava revocato. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa che, ribaltando la sentenza del Tar, ha accolto l’appello proposto dai tre professionisti che componevano il collegio, condannando il Comune a reintegrarli nelle loro funzioni per il completamento del mandato triennale, con la precisazione che il periodo temporale residuo per il completamento del triennio, calcolato dal 6 agosto 2024, data della rimozione adesso annullata, inizierà a decorrere dalla data di reintegrazione degli appellanti nelle loro funzioni.
I tre ricorrenti erano stati nominati dal consiglio comunale il 20 ottobre 2023, componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria per la durata di tre anni. Il Collegio aveva proceduto alla revisione della proposta di bilancio di previsione 2024/2026, predisposta dal Comune di Solarino, esprimendo parere non favorevole a causa di molteplici profili di incongruenza. Il Collegio, con nota del 16 maggio 2024, aveva sollecitato il commissario straordinario, subentrato alla decadenza del consiglio comunale, a presentare la proposta di deliberazione del rendiconto dell’esercizio finanziario per l’anno 2023. A causa di molteplici criticità e lacune riscontrate, i revisori avevano inoltrato al responsabile dei servizi finanziari reiterate richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali, pervenuti il 30 luglio. Il 6 agosto, i revisori hanno espresso parere negativo alla proposta di deliberazione commissariale a causa di «gravi irregolarità contabili e carenze informative».
Per il Cga “il provvedimento di revoca è stato adottato dal Commissario straordinario lo stesso giorno in cui il Collegio dei revisori ha espresso il parere negativo, senza la previa doverosa comunicazione di avvio del procedimento di revoca”. Sul fatto che il parere dei revisori sia stato espresso sei giorni dopo la scadenza dei termini, il Cga ha spiegato: “è evidente che (…) un ritardo di pochi giorni, ragionevolmente dovuto anche alle carenze documentali (…) non è idoneo a fondare il provvedimento di revoca, trattandosi di un inadempimento di lieve entità, non avendo inoltre il Commissario straordinario nemmeno indicato quale pregiudizio sarebbe stato arrecato dal (lieve) ritardo alle funzionalità del Comune”.

By wltv

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