Non può essere governata la movida in assenza di pianificazione e nel vuoto normativo. Con una sentenza il Tar Sicilia – Palermo ha dichiarato illegittima l’inerzia del Comune di Trapani in materia di tutela dall’inquinamento acustico, accogliendo il ricorso promosso dai cittadini del centro storico riuniti nel Comitato Centro Storico di Trapani.
Il Tribunale ha stabilito che l’Amministrazione comunale non può rinviare ulteriormente l’adozione degli strumenti previsti dalla legge nazionale, ordinando di provvedere entro 180 giorni.
Il Tar ha imposto al Comune di Trapani di dotarsi finalmente degli strumenti obbligatori per la gestione dell’inquinamento acustico, disponendo:
l’adozione del Piano di zonizzazione acustica;
l’approvazione del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico;
l’adeguamento del Regolamento locale di igiene e sanità o di polizia municipale alle norme vigenti in materia di rumore.
Si tratta di atti dovuti, previsti dalla legge da anni, che secondo i giudici non possono più essere elusi o sostituiti da ordinanze temporanee.
La sentenza non riguarda una contrapposizione tra residenti e attività economiche, ma afferma un principio generale: la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare la legge e non può gestire fenomeni strutturali come la movida in una condizione di eccezione permanente.
Secondo il Tar, l’uso reiterato di ordinanze contingibili e urgenti non può sostituire la pianificazione ordinaria, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la salute, il riposo e la qualità della vita urbana.
