Priolo, nessuna comunicazione delle sedute d’istituto: è polemica

Si accende il dibattito all’interno del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Manzoni – Danilo Dolci” dopo l’approvazione, avvenuta il 13 febbraio scorso, del nuovo articolo 26 del regolamento interno, rubricato “Riservatezza delle sedute, comunicazione esterna”.

L’articolo è stato approvato con 14 voti favorevoli e un solo voto contrario, quello del consigliere Peppe Bosco, che ha formalmente presentato segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito di Siracusa, all’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e al Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo una verifica di legittimità della norma.

Cosa prevede l’articolo 26

La nuova disposizione introduce:

il divieto di divulgare all’esterno informazioni, discussioni, valutazioni e pareri espressi durante le sedute;
il divieto di pubblicare resoconti o interpretazioni personali sui social network o altri canali non istituzionali;
l’indicazione del verbale come unico canale ufficiale di comunicazione;
la previsione che eventuali comunicazioni alla comunità scolastica siano firmate esclusivamente dal Presidente del Consiglio o dal Dirigente;
la possibilità di sanzioni fino all’esclusione del membro del Consiglio nei casi ritenuti più gravi.

Le contestazioni

Secondo Bosco, la norma sarebbe in contrasto con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che disciplina le competenze degli organi collegiali.

“In particolare – sostiene il consigliere – il Presidente del Consiglio d’Istituto non può arrogarsi un monopolio comunicativo né un potere preventivo di autorizzazione sulle comunicazioni dei singoli membri. La sua funzione riguarda il coordinamento e la corretta conduzione delle sedute, non la limitazione della libertà di espressione dei consiglieri eletti”.

Bosco richiama inoltre il principio di pubblicità delle sedute del Consiglio d’Istituto, che sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge, e sottolinea come un divieto generalizzato di comunicazione possa trasformare, nei fatti, un organo collegiale pubblico in una sede sostanzialmente riservata.

Altro punto contestato riguarda la previsione di sanzioni fino all’esclusione del consigliere, misura che – secondo la segnalazione – non troverebbe fondamento nel quadro normativo primario.

Il consigliere evidenzia anche un possibile difetto di istruttoria: durante la discussione avrebbe richiesto la visione di eventuali pareri legali a sostegno della norma, che tuttavia non sarebbero stati mostrati né allegati agli atti.

La posizione personale

Bosco non nasconde di ritenere che la norma possa essere stata concepita per limitare la propria attività informativa, svolta attraverso i social network nei confronti dei genitori.

“È una mia valutazione personale – precisa – ma non vedo altre ragioni che giustifichino una disposizione così restrittiva. Continuerò a esercitare il mio ruolo nel rispetto della legge e della libertà di espressione garantita dall’articolo 21 della Costituzione”.

In attesa delle valutazioni degli enti superiori, il dibattito resta aperto e potrebbe avere ulteriori sviluppi sul piano amministrativo.

By Redazione

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