Scaduto il termine sulle linee guida del Garante Privacy per i tracking pixel nelle e-mail: l’allarme dell’associazione Codici

Consenso preventivo obbligatorio e stop al tracciamento occulto nelle newsletter. L'avvocato Votta: «Trasparenza non è un optional, servono controlli effettivi».
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ROMA – È scaduto lo scorso 29 ottobre il termine ultimo concesso da aziende, piattaforme di invio e gestori di newsletter per adeguare le proprie informative, raccogliere i consensi e implementare i sistemi di revoca in ottemperanza alle nuove Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sui tracking pixel.

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Un cambiamento normativo di primo piano che l’associazione di consumatori Codici sta rilanciando con forza per informare i cittadini sui propri diritti e sensibilizzare le imprese verso un’effettiva trasparenza informatica.

Cosa sono i tracking pixel e cosa stabilisce il Garante

I tracking pixel (o spia di tracciamento) sono minuscole immagini trasparenti della dimensione di 1×1 pixel, sostanzialmente invisibili all’utente, inserite nel corpo delle e-mail e ospitate su server remoti. Quando l’applicazione di posta scarica l’immagine, il mittente viene notificato se, quando, quante volte e da quale dispositivo l’e-mail è stata aperta, il tutto all’insaputa del destinatario.

Le recenti direttive dell’Autorità applicano a questa tecnologia le prescrizioni dell’articolo 122 del Codice Privacy:

  • Divieto generale e consenso preventivo: Viene stabilito un divieto generalizzato di tracciamento salvo specifiche deroghe. Fuori dalle eccezioni, chi invia e-mail di marketing, newsletter commercial o conferme d’ordine automatizzate deve acquisire il consenso preventivo ed esplicito degli utenti.
  • Trasparenza obbligatoria: L’impiego dei pixel spia deve essere notificato chiaramente al destinatario prima dell’invio del messaggio.

La posizione di Codici: «Basta tracciamento occulto»

A sottolineare la portata della svolta è l’avvocato Antonella Votta, referente del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici:

«Per anni milioni di cittadini sono stati monitorati ogni volta che aprivano una newsletter o una e-mail promozionale, senza saperlo e senza aver mai dato un consenso. Le Linee guida del Garante vanno nella direzione giusta. La trasparenza non è un optional e il tracciamento occulto non può più essere la norma. Ora però servono rispetto delle regole e controlli effettivi. Invitiamo le imprese a adeguarsi con serietà, senza cercare scorciatoie, e i cittadini a non restare passivi: bloccare le immagini remote, chiedere informazioni e revocare il consenso sono strumenti semplici ed efficaci. Chi riscontra violazioni può segnalarlo ai nostri Sportelli: saremo al fianco dei consumatori anche nei confronti del Garante».

— Antonella Votta, Referente Privacy e Nuove Tecnologie di Codici

Come difendersi e gli adempimenti per le aziende

Per i consumatori: Esistono tre modalità operative per tutelarsi: disattivare il caricamento automatico delle immagini remote sul proprio client di posta, verificare se il mittente ha richiesto regolare consenso, esercitare i diritti previsti dal GDPR (accesso, opposizione e cancellazione) o consultare il codice sorgente del messaggio (opzione “Mostra originale” su Gmail) cercando stringhe relative a immagini di 1×1 pixel. In caso di mancata risposta aziendale, è possibile inviare segnalazione al Garante.

Per le imprese: Tutte le aziende e le piattaforme di e-mail marketing sono chiamate a mappare gli strumenti e i fornitori di tracciamento, aggiornare le informative e il registro dei trattamenti, rivedere i contratti con le piattaforme esterne di spedizione e predisporre meccanismi di revoca del consenso semplici e selettivi.

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