«Libera Chiesa in libero Stato»

 

Il disegno di legge n. 2005, «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità», approvato dalla Camera dei Deputati il 4 Novembre del 2020, attualmente in corso di esame in Commissione al Senato della Repubblica e meglio conosciuto come “ddl Zan” introdurrebbe delle nuove fattispecie di reato (in particolar modo attraverso le modifiche, tra le varie, agli artt. 604-bis e 604-ter del Codice Penale nonché alla legge del 25 Giugno 1993, n. 205, «[…] misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa», la cd. “legge Mancino”), un rimodellamento del relativo sistema sanzionatorio e l’istituzione della “Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” (il 17 Maggio di ogni anno).

Con una nota a firma della propria Segreteria di Stato, la Santa Sede invoca formalmente – per la prima volta – l’Accordo di Villa Madama siglato il 18 Febbraio del 1984, il quale apportò delle modifiche al Concordato Lateranense sottoscritto l’11 Febbraio del 1929.

«La Repubblica Italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese».

(art. 1, Accordo di Villa Madama)

La Costituzione nostrana contiene diverse norme che riguardano esplicitamente il fenomeno religioso:

– Divieto di discriminazione fra cittadini per motivi religiosi (art. 3 Cost.);

– Libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale (artt. 19 e 8 Cost.);

– Divieto di discriminazione per istituzioni ed associazioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto (art. 20 Cost.);

– Diritto delle confessioni religiose di organizzarsi autonomamente (artt. 7 e 8 Cost.);

– Regolamentazione dei rapporti fra Stato e confessioni religiose attraverso la previsione di peculiari procedimenti di produzione normativa (artt. 7 e 8 Cost.).

Nella pluralità di ordinamenti giuridici – tra cui rientrano certamente le confessioni religiose, seppur caratterizzate dall’elemento dell’estraneità – il dettato costituzionale ha posto, con particolare riguardo, il principio pattizio tra lo Stato e la Chiesa Cattolica alla stregua dei trattati di natura internazionale. Tale strumento si rivela utile al fine di disciplinare/ordinare le cd. “res mixtae”, ossia le zone di frontiera tra istituzioni democratiche ed organi clericali. Il pluralismo della laicità, inteso come l’universalità dei diritti nonché come pluralismo religioso e culturale (degna di menzione, a riguardo, la sent. Corte EDU del 18 Marzo 2011, “Lautsi c. Italia”), si riflette nella laicità costituzionale e nel suo carattere inclusivo: allo Stato è imposto un obbligo positivo di tutela delle professioni religiose (sent. Corte Cost. del 12 Aprile 1989, n. 203).

«[…] Il “Corriere della Sera” ricorda che l’intervento del Vaticano sul Governo italiano per il ddl Zan è “un atto senza precedenti nella storia del rapporto tra i due Stati”. Mai la Santa Sede è infatti intervenuta nell’iter di approvazione di una legge italiana esercitando formalmente le facoltà che le derivano dai Patti Lateranensi. Un atto che va ben oltre la “moral suasion” che spesso la Chiesa ha usato per leggi controverse. Nella nota consegnata da Monsignor Gallagher si evidenzia che “alcuni contenuti della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato”. Tra le questioni sollevate c’è il fatto che le scuole cattoliche non sarebbero esentate dall’organizzazione della futura Giornata Nazionale contro l’omofobia, ma si evidenziano anche timori più generali per la “libertà di pensiero” dei cattolici e anche delle possibili conseguenze giudiziarie nell’espressione delle proprie idee. “Chiediamo che siano accolte le nostre preoccupazioni”, scrive la Santa Sede al Governo italiano» (Fonte: “ANSA.it”).

L’Accordo di revisione dei Patti Lateranensi fortemente imperniato sul principio di leale collaborazione, la Costituzione Italiana (1948) e la Costituzione Conciliare “Gaudium et spes” (1965) tutelano il “favor religionis” da un lato e riaffermano la legittima autonomia tra soggetti firmatari dall’altro.

La Chiesa Cattolica trovi la formula per rinnovarsi ogni giorno, nel solco del suo percorso millenario; la Repubblica e il Parlamento si concentrino sul legiferare con avvedutezza, al fine di riconoscere quei diritti che la società attende e di scongiurare qualsiasi tipo di incertezze nell’attività interpretativa futura.

A prescindere da tutto, infine, la via maestra tra potere spirituale e temporale non può che rimanere il dialogo.

Emanuele Grillo

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