Succede a Siracusa. Il “silenzio elettorale” e le regole che non si rispettano

La moderna Società in cui viviamo. “Che sia un buon giorno per Siracusa…e per questo mi permetto di sottolinearti l’importanza di andare a votare per … se non lo hai ancora fatto, e di far votare chi non ha votato. Ovviamente … . Un abbraccio”. Questa è una delle tante note fatte girare su WhatsApp nei giorni durante il ballottaggio di domenica e lunedì scorsi, per l’elezione del nuovo sindaco di Siracusa. Purtroppo, questo succede ad ogni tornata elettorale. A mettere in moto questo metodo di comunicazione e del “ricordino”, sono personaggi che gestiscono circoli e associazioni; quale sia il ritorno è abbastanza facile da immaginare. Tuttavia rimane una pratica abbastanza diffusa che si ripete ad ogni campagna elettorale. Più volte la Procura della Repubblica ha aperto fascicoli d’indagine, ma il più delle volte i testimoni hanno fatto scena muta.

Nelle giornate di voto insiste l’obbligo di osservare il cosiddetto “silenzio elettorale”; sono le regole dettate dai regolamenti in materia durante le consultazioni.

Insiste il divieto per qualsiasi attività di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo. Infatti, non si possono riunire assemblee o comizi, non si può discutere in luoghi pubblici o aperti al pubblico e sui media dell’opportunità di votare per un partito o per un altro e non può essere svolta nessuna attività di propaganda attraverso qualunque mezzo, come volantini, biglietti, manifesti, locandine, veicoli, capi di abbigliamento, accessori, gadget e altro ancora. È inoltre vietata ogni forma di pubblicità in spazi esterni, anche attraverso altoparlanti e apparecchi sonori, e in spazi privati che consentono una visione esterna pubblica, come finestre, vetrine e altro. Sono esclusi dal divieto solo le normali e permanenti insegne indicative delle sedi di partito.

Il divieto di propaganda elettorale e l’obbligo del silenzio riguarda chiunque e tutte le forme di comunicazione.

I mezzi di informazione non possono pubblicare foto, simboli ed interventi di liste, coalizioni e candidati né qualunque altra cosa che interferisca con l’obbligo del silenzio. Ciò vale ovviamente per la carta stampata, per radio e tv, nonché per il web.

L’art. 9 della Legge n. 36/1997 prescrive che nel giorno della votazione. I candidati non possono sostare all’interno dei seggi e nelle vicinanze, durante l’apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l’espressione del proprio voto.

Le violazioni a questa disposizione ed a quella del “silenzio elettorale” sono punite penalmente.

Anche per i social media vale il divieto esplicito di “ogni forma di propaganda con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata” di cui all’art. 1, della Legge n. 36/ 1997. 

Per quel che riguarda il Web poiché non esiste una specifica normativa vengono fornite alcune indicazioni, usando l’interpretazione analoga ed il buon senso.

I siti internet dei partiti possono essere considerati come le sedi virtuali dei partiti stessi, pertanto chi accede al sito di sua volontà è come se si recasse nella sede fisica. Di conseguenza non è obbligatorio oscurare siti e contenuti.

Sui Social network, Forum e Blog non possono essere esentati dal divieto, e pertanto nei due giorni del silenzio non deve essere inserito, “postato” o “twittato” nulla che possa aver rilevanza elettorale (a titolo esemplificativo caricare immagini e video, inserire post, commenti ed opinioni relativi a candidati, partiti o coalizioni in corso per le elezioni).

Questo vale sia per i partiti che per i singoli candidati e per chiunque altro.

La Sibilla Cumana

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By Redazione

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