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Greenwashing, dal tribunale di Milano doppia vittoria per i consumatori

Il Tribunale di Milano ha accolto due ricorsi promossi da Codici, riconoscendo l’ingannevolezza di numerose comunicazioni commerciali a tema ambientale e ordinandone la rimozione immediata dai canali pubblicitari di due aziende operanti nei settori moda e ristorazione, per Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici è un risultato epocale, in un momento in cui il greenwashing rischia di diventare la regola anziché l’eccezione, ha affermato,  queste ordinanze ristabiliscono un principio fondamentale: il rispetto della verità e della trasparenza verso i consumatori”. Il Tribunale ha accertato che alcuni green claims, come “alti standard di sostenibilità”, “impatto zero” o “rispetto dei più elevati standard internazionali”, non erano supportati da prove verificabili, e pertanto risultavano idonei a fuorviare il consumatore medio, configurando vere e proprie pratiche commerciali ingannevoli ai sensi del Codice del Consumo. I criteri stabiliti dal Tribunale per una corretta informazione ambientale. Secondo i giudici, per non essere ingannevole, una dichiarazione ambientale deve: essere chiara, specifica, inequivocabile e accurata; basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili; evitare riferimenti vaghi e generici ai benefici ambientali; tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto o servizio; essere coerente con la natura del prodotto offerto; se comparativa, basarsi su confronti pertinenti, verificabili e significativi rispetto a prodotti analoghi. Ancora più importante è il segnale lanciato dalla giurisprudenza milanese rispetto all’abuso di marchi “certificativi” non regolamentati da autorità pubbliche. In entrambi i casi, il Tribunale ha ritenuto che l’uso di tali marchi deve essere utilizzato purché chiaramente accompagnati da avvertenze sul loro carattere privatistico. Tuttavia, quando associati a claim vaghi, ambigui o suggestivi, tali marchi sono risultati strumentali a pratiche scorrette e pertanto passibili di inibizione. A seguito delle decisioni, entrambe le aziende sono state obbligate a rimuovere i messaggi pubblicitari contestati entro il 30 settembre 2025, con una penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo e per ciascuna violazione.

 

 

By Redazione

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