Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.

Il TAR conferma lo scioglimento del Consiglio comunale di Priolo

Seguici e aiutaci a crescere

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha respinto il ricorso presentato da sei consiglieri comunali di Priolo Gargallo contro lo scioglimento del Consiglio comunale disposto dalla Regione Siciliana dopo la mancata approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione 2026-2028.

La sentenza, pronunciata il 7 luglio 2026 dalla Quinta Sezione del TAR, conferma la piena legittimità dell’iter amministrativo che ha portato prima alla nomina di un commissario ad acta e successivamente allo scioglimento dell’assemblea cittadina con decreto del Presidente della Regione Siciliana.

Il ricorso dei consiglieri
A promuovere il ricorso erano stati i consiglieri comunali Patrizia Arangio, Mariangela Musumeci, Emanuele Pinnisi, Generosa Scuotto, Diego Giarratana e Giuseppina Valenti.

Secondo i ricorrenti, la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva “non approvato” il DUP del triennio 2026-2028 sarebbe stata viziata da gravi irregolarità procedurali.

Le contestazioni riguardavano principalmente due aspetti:

il sistema di votazione adottato durante la seduta del 23 febbraio 2026, ritenuto non conforme al regolamento comunale;
la presunta assenza del numero legale al momento della votazione, circostanza che avrebbe reso nulla la deliberazione.
I consiglieri sostenevano inoltre che la registrazione video ufficiale della seduta dimostrasse come il verbale non rappresentasse fedelmente quanto realmente accaduto in aula.

La decisione del TAR
I giudici amministrativi hanno però respinto integralmente tutte le censure.

Per quanto riguarda le modalità di voto, il TAR ha osservato che, anche ipotizzando alcune irregolarità procedurali, queste non hanno inciso sul risultato finale della votazione. La proposta di approvazione del DUP è infatti risultata respinta con otto voti contrari e un’astensione, senza che i ricorrenti abbiano dimostrato che un diverso sistema di voto avrebbe potuto modificare l’esito.

Secondo il Collegio, le presunte anomalie denunciate costituiscono al massimo irregolarità formali prive di effetti invalidanti.

Il nodo del numero legale
Particolarmente significativo il passaggio dedicato al numero legale.

I consiglieri sostenevano che, durante la votazione, alcuni componenti avessero già lasciato l’aula, facendo venir meno il quorum necessario per deliberare.

Il TAR, tuttavia, ha ritenuto decisivo il verbale ufficiale della seduta, dal quale risulta che il numero legale era ancora presente al momento della votazione e che è venuto meno soltanto successivamente, dopo la proclamazione dell’esito.

Il valore del verbale
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il rapporto tra verbale della seduta e registrazione audiovisiva.

Il Collegio ricorda che il verbale redatto dal segretario comunale è un atto pubblico che, ai sensi dell’articolo 2700 del Codice civile, fa piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso.

Di conseguenza, la registrazione video, pur essendo istituzionale, non può prevalere sul verbale né metterne in discussione il contenuto nell’ambito del giudizio amministrativo.

Per contestare ufficialmente quanto riportato nel verbale sarebbe stato necessario proporre una querela di falso davanti al giudice competente, iniziativa che nel caso di specie non è mai stata intrapresa.

Confermato lo scioglimento
Respinte tutte le censure sulla deliberazione del Consiglio comunale, il TAR ha ritenuto legittimi anche gli atti successivi:

la nomina del commissario ad acta;
l’approvazione commissariale del DUP e del bilancio;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario straordinario.
Secondo i giudici, venendo meno le contestazioni sull’atto presupposto, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di annullare i provvedimenti successivi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts