Siracusa – Ordinanza antincendi, l’entrata in vigore anticipata di un mese

Siracusa, 26 aprile ‘24 – Anticipando di un mese i tempi di attuazione rispetto allo scorso anno, con l’approssimarsi della stagione estiva, il sindaco Francesco Italia ha emesso un’ordinanza, immediatamente esecutiva, in materia di prevenzione dagli incendi e per la pulizia dei fondi incolti. Il provvedimento, proposto dal settore Protezione civile e ulteriormente ampliato rispetto ai precedenti nelle previsioni e nelle prescrizioni, vieta in modo assoluto l’accensione di fuochi di ogni genere e di combustione sul posto dei residui vegetali anche se derivanti da sfalci o potature, materiale forestale o agricolo anche se prodotto da aziende.

Tutte le misure di prevenzione contenute nell’ordinanza devono essere adottate entro il 15 maggio e la loro esecuzione deve essere comunicata entro giorno 22 alla Polizia ambientale agli indirizzi: poliziaambientale@comune.siracusa.it e segreteriacomandopm@comune.siracusa.legalmail.it.

Nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agrari, lungo le strade e le sedi autostradali e ferroviarie, parchi e pinete urbane ricadenti nel territorio comunale, sarà vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano scintille; è vietato, inoltre, fumare o gettare sigarette, compiere ogni azione che possa generare fiamme libere e procurare incendi, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, parcheggiare su aree in presenza di erba e vegetazione secca.

Inoltre, nello stesso periodo, i singoli proprietari, i conduttori e gestori di fondi rustici ed aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette, gli amministratori di stabili con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili, strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse pertinenze a verde, dovranno ripulirle, provvedendo alla eliminazione di sterpaglie e al taglio di siepi e rami, alla rimozione dei rifiuti e a quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendoli in condizioni tali da non accrescere il pericolo. Particolare attenzione, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, è dovuta per “le aree a confine con le aree edificate per il perimetro esterno di 200 metri e di 50 metri all’interno”.

È fatto obbligo per i detentori, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà, di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l’intero perimetro del fondo. Tale fascia di protezione, per i proprietari, gestori o conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri. La distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione a singole e particolari fattispecie in maniera da non costituire un evidente pericolo per le abitazioni. L’Ordinanza detta poi una serie di prescrizioni riguardanti le attività agricole stagionali di semina, raccolta e trebbiatura. I detentori di terreni coltivati a seminativo devono garantire una fascia tagliafuoco non inferiore a 10 metri lungo l’intero perimetro.

L’ordinanza prescrive inoltre, di tenere prive di vegetazione per un raggio di 20 metri l’area attorno ai serbatoi di impianti di gas di petrolio liquefatto e di 10 metri attorno a cascinali, fienili e ricoveri di stallatici; di coprire con sistemi parascintille i tubi si scappamento di trebbia a motore a scoppio; di accendere fuochi liberi in prossimità di vegetazione.

Per tutto l’arco dell’anno è proibito buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente; e l’obbligo, a chiunque abbia l’effettiva disponibilità di terreno, di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

Nell’atto sono contenute, inoltre, le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni previste, graduate a seconda della gravità della violazione accertata. Prevista la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Gli uffici di Protezione civile invitano i cittadini a collaborare segnalando tempestivamente alle autorità competenti l’inizio di incendio e fornendo le indicazioni necessarie alla sua individuazione; e a registrarsi ed utilizzare l’APP “Anch’io Segnalo”, predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile che consente la segnalazione di situazioni di pericolo ma che non va usata per richieste di soccorso urgente non sostituendosi alla chiamata di emergenza.

Si allega la copia dell’ordinanza

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