Il Tribunale di Roma (Sezione Lavoro) ha accolto il ricorso d’urgenza di un dipendente di Poste Italiane, che dovrà trasferirsi da Bolzano ad Agrigento per assistere il fratello disabile grave ai sensi della Legge 104/1992.
Nel giudizio, il lavoratore è stato assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.
La vicenda parte dal contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel giugno 2024, con il quale il dipendente era stato assegnato al Centro Operativo di Bolzano con mansioni di addetto alla produzione.
Da ottobre dello stesso anno, il lavoratore ha iniziato a usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per assistere il fratello in provincia di Agrigento affetto da una grave patologia che necessita assistenza. Dopo mesi, le condizioni di salute dei genitori si sono aggravate, riducendo la capacità della rete familiare di garantire il supporto necessario e spingendo il dipendente a richiedere il trasferimento in Sicilia prima a settembre 2025 e poi a febbraio 2026.
Dopo il doppio diniego dell’azienda e del rigetto della prima istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare urgente, evidenziando come l’azione giudiziaria sia stata intrapresa a seguito dell’effettivo e documentato indebolimento del supporto familiare.
I giudici hanno chiarito che, trattandosi dell’unico componente del nucleo familiare in grado di prestare le cure necessarie al fratello, l’attesa dell’esito di un giudizio ordinario avrebbe compromesso le primarie esigenze assistenziali del disabile.
La tutela del lavoratore prevale sugli accordi aziendali
Sul diritto al trasferimento, il Tribunale ha ricordato che la tutela prevista dall’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992 ha natura imperativa ed è posta a presidio di diritti fondamentali della persona. Dunque, gli accordi sindacali sulla mobilità aziendale invocati da Poste Italiane non possono restringere la portata della norma di legge, che prevale rispetto alla contrattazione collettiva.
I giudici hanno inoltre rilevato che la società non ha fornito la prova precisa della saturazione dell’organico ad Agrigento né dell’impossibilità di riorganizzare i turni o l’orario di lavoro a Bolzano. La decisione comprende gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori che prestano assistenza, affermando che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare che il trasferimento comporti un sacrificio organizzativo o economico sproporzionato.
Non avendo la società assolto a tale onere probatorio ed essendosi limitata a prospettare difficoltà generali, il Collegio ha disposto l’assegnazione del lavoratore alla sede di Agrigento e ha condannato Poste Italiane al pagamento delle spese di lite per le due fasi del procedimento, liquidate in circa 6.000 euro.
