Si chiude senza una decisione sul merito la controversia tra Servizi Integrati Acque del Mediterraneo (SIAM) e l’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Siracusa sulla determinazione del valore di subentro nel servizio idrico integrato. Con sentenza depositata a seguito dell’udienza del 21 ottobre 2026, il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello per motivi aggiunti, per difetto di interesse.
Al centro della vicenda c’è la somma che SIAM, gestore uscente del servizio idrico del Comune di Siracusa dal 2015, ritiene di dover ricevere in occasione del passaggio al nuovo gestore. La società aveva chiesto il riconoscimento di 21.384.285,72 euro, comprensivi del valore residuo degli investimenti e dei conguagli tariffari maturati negli anni di gestione.
L’ATI, al termine di una verifica tecnico-contabile, ha invece rideterminato le diverse componenti economiche, arrivando a un valore negativo di 210.053 euro. Secondo questa ricostruzione, SIAM non avrebbe diritto a un rimborso, ma dovrebbe corrispondere tale importo al gestore subentrante.
La decisione è stata formalizzata con la deliberazione commissariale n. 4 del 13 dicembre 2025, successivamente recepita dall’Assemblea dell’ATI con la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2026.
Il nodo dell’approvazione di ARERA
SIAM ha contestato il ricalcolo sotto diversi profili, sostenendo, tra l’altro, che il Commissario avesse oltrepassato i propri poteri e modificato retroattivamente criteri economici e tariffari già utilizzati negli anni precedenti. La società ha inoltre denunciato errori nella valutazione dei costi operativi e dei contributi per gli allacciamenti, oltre a possibili ricadute sulle condizioni economiche della gara per il nuovo affidamento.
Di diverso avviso l’ATI, secondo cui le precedenti determinazioni tariffarie non erano mai state definitivamente approvate dall’Autorità nazionale di regolazione e dovevano quindi essere sottoposte a verifica. L’obiettivo dichiarato era evitare duplicazioni di costi e garantire che le tariffe coprissero soltanto le spese ammissibili secondo le regole di settore.
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata dall’ATI e dalle società controinteressate. Secondo i giudici, il valore di subentro determinato dall’ente d’ambito ha carattere provvisorio e deve essere sottoposto alla verifica e all’approvazione finale di ARERA, come previsto dalla regolazione del servizio idrico.
Di conseguenza, gli atti impugnati non producono ancora una lesione definitiva della posizione economica di SIAM. Un pronunciamento anticipato del giudice finirebbe, inoltre, per sovrapporsi alle competenze tecniche dell’Autorità di regolazione prima della conclusione del procedimento.
Regione e Comune estromessi dal giudizio
La sentenza dispone anche l’estromissione della Regione Siciliana e del Comune di Siracusa. La prima aveva nominato il Commissario dell’ATI, ma non era direttamente responsabile degli atti contestati. Il Comune, invece, non è stato riconosciuto come controinteressato, non avendo un vantaggio patrimoniale diretto dalla determinazione del valore residuo.
Il TAR non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni di SIAM né disposto ulteriori acquisizioni documentali.
La pronuncia non stabilisce, pertanto, se sia corretto il valore negativo individuato dall’ATI o se spettino somme al gestore uscente. La controversia potrà assumere rilevanza sul piano giudiziario una volta concluso il procedimento regolatorio con la determinazione definitiva del valore di subentro.
Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e della natura della decisione.
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