Arriva una nuova iniziativa dell’associazione Codici per tutelare i diritti dei passeggeri aerei. Tutto per una diffida inviata a Ryanair in merito ad una clausola su cui, nei giorni scorsi, si è registrata un’importante pronuncia da parte del Tribunale di Milano.
Il segretario nazionale dell’associazione Codici fa presente che “Ryanair inserisce nelle proprie Condizioni generali di trasporto una clausola relativa alla competenza giurisdizionale per le controversie con i passeggeri“. La clausola prevede che il passeggero potrà intentare procedimenti giudiziari nei confronti di Ryanair alle autorità giudiziarie del luogo di sua residenza o domicilio.
Cosa prevede la clausola
Ma essa introduce anche una deroga a favore esclusivo dell’autorità giudiziaria irlandese, che di conseguenza impone al passeggero-consumatore l’instaurazione del giudizio in uno Stato diverso da quello di residenza o domicilio.
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano ha stabilito che questa clausola, anche ove astrattamente applicabile alla controversia, deve reputarsi abusiva e vessatoria, con conseguente nullità della proroga di giurisdizione in favore del giudice irlandese.
La clausola determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. Essa è predisposta unilateralmente dal professionista, non risulta negoziata individualmente e attribuisce la competenza esclusiva al giudice del luogo in cui ha sede il medesimo professionista, trasferendo sul passeggero tutti gli oneri economici, organizzativi, linguistici e professionali connessi all’introduzione di un giudizio all’estero.
Le spese a carico del consumatore
Oltre allo squilibrio ci sarebbe anche un aspetto riguardante il valore normalmente contenuto delle controversie relative a voli low cost e servizi accessori, che risulta sproporzionato rispetto ai costi e al dispendio di tempo necessari per agire davanti a un’autorità giudiziaria irlandese.
Il consumatore sarebbe costretto a ricercare e incaricare un professionista all’estero, affrontare costi di traduzione e anticipazioni di spesa, nonché gestire un procedimento in un ordinamento e in una lingua diversi. Come rilevato dal Tribunale di Milano, tali oneri sono concretamente idonei a indurre il consumatore a rinunciare all’esercizio dei propri diritti. La clausola realizza, quindi, una limitazione del diritto di azione e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
La sua permanenza nelle condizioni generali e la sua prospettazione ai passeggeri sono idonee a produrre un perdurante effetto intimidatorio e dissuasivo, inducendo i consumatori a ritenere erroneamente di poter agire soltanto davanti al giudice irlandese.
La diffida a Ryanair
“Per questo motivo – prosegue il segretario nazionale dell’associazione Codici – abbiamo predisposto una diffida a Ryanair. Chiediamo alla compagnia di cessare immediatamente l’utilizzo e l’applicazione della clausola che attribuisce la competenza esclusiva all’autorità giudiziaria irlandese, e di eliminare o modificare definitivamente la clausola da tutte le versioni delle Condizioni generali di trasporto, dal sito internet, dall’applicazione mobile, dai flussi di prenotazione e da ogni altro documento o supporto destinato ai consumatori, assicurando il rispetto dei criteri inderogabili e speciali di giurisdizione e competenza applicabili.
Con questa iniziativa chiediamo anche a Ryanair di astenersi, per il futuro, dall’inserire o utilizzare clausole di contenuto equivalente o comunque idonee a limitare, rendere più oneroso o dissuadere l’esercizio delle azioni giudiziarie da parte dei consumatori”.
