Corte costituzionale: Pogliese torna sindaco Catania

Il Tribunale civile di Catania, accogliendo la richiesta del collegio di difesa sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’applicazione della legge Severino, ha trasmesso gli atti della richiesta di “annullamento” alla Corte costituzionale sulla sospensione dall’incarico di sindaco di Salvo Pogliese. La decisione è esecutiva e Pogliese, che era stato sospeso dall’incarico per 18 mesi per essere stato condannato a quattro anni e tre mesi per peculato dal Tribunale di Palermo per l’uso di rimborsi spese quando era capogruppo all’Ars del Pdl, è reintegrato nell’incarico di sindaco.

Con il cuore colmo di gioia e felicità mi è stato appena comunicato che il Tribunale di Catania riparando una palese ingiustizia, mi ha reintegrato nel ruolo di sindaco di Catania, laddove i cittadini hanno voluto che esercitassi il mio mandato elettorale”. Così Salvo Pogliese all’ANSA sulla decisione del Tribunale civile.

“Riprendo il mio ruolo – aggiunge – dopo quattro mesi con lo stesso amore con cui ho scelto Catania lasciando la comoda poltrona di europarlamentare, consapevole della mia buona fede e della mia condotta sempre rispettosa delle regole e delle leggi dello stato. Sono sicuro – conclude Pogliese – che vi avrò tutti sempre più vicini per cambiare la nostra Catania e risollevarla dalle macerie in cui il 18 giugno 2018 ci è stata consegnata”.

   Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, presieduto da Massimo Escher, relatrice la giudice Viviana Di Gesu, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” sollevata dalla difesa del sindaco Pogliese, “nella parte in cui stabilisce la sospensione cautelare nella misura fissa di diciotto mesi” della legge Severino. “La gravità e l’irreparabilità del danno – scrivono i giudici nel provvedimento – impongono l’adozione della misura cautelare richiesta; di conseguenza deve essere disposta la sospensione cautelare provvisoria degli effetti del decreto prefettizio impugnato fino alla udienza che verrà fissata successivamente alla definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale”. Secondo il Tribunale la “questione sollevata” dai legali del sindaco Pogliese “è certamente rilevante” e “anche ammissibile, considerato che, ove accolta, non occorre alcun intervento ulteriore del legislatore per il funzionamento dell’istituto”. Secondo i giudici, infatti, la legge non è chiara sui termini di sospensione dall’incarico del sindaco e occorrerebbe intervenire in modo da dare “il potere del prefetto di determinare la durata della sospensione sino al massimo di 18 mesi, neppure in ordine ai criteri per la sua determinazione”. Per il Tribunale esiste al momento “la sussistenza del fumus boni iuris” e anche del “periculum in mora, in relazione alla compromissione del fondamentale diritto di elettorato passivo che non potrebbe trovare alcuna congrua forma di ristoro in sede risarcitoria, considerata peraltro la durata temporalmente delimitata del mandato elettivo”. “Invero, l’applicazione del provvedimento prefettizio di sospensione – rilevano i giudici – laddove fossero fondati i dubbi riguardo alla legittimità costituzionale delle norme di cui sopra e, quindi, circa la sua legittimità, comporterebbe un’indebita e eccessiva restrizione all’esercizio dell’elettorato passivo e del libero svolgimento del mandato elettorale, con conseguente danno per il dr. Pogliese non riparabile né risarcibile”.

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