La condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione del gioielliere Mario Roggero continua a far discutere. Ciascuno ha il diritto e, anzi, il dovere civico di informarsi e di formarsi in modo consapevole la propria opinione su un tema che non può essere ritenuto appannaggio esclusivo dei giuristi. Il punto centrale della sentenza è che il respingimento dell’intruso può ritenersi giustificato «solo se sia in corso di svolgimento un attacco o il pericolo di un’aggressione all’altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano e la difesa armata sia necessaria».
Nel caso di Roggero è stato ritenuto che non fosse in corso nessun attacco – i rapinatori, infatti, erano usciti dal negozio – e che non vi fosse neppure alcun altro pericolo di un’aggressione. Tuttavia, al di là della correttezza della sentenza, rimangono molti problemi irrisolti. Il gioielliere, pur avendo colpito i rapinatori quando erano già usciti dal suo negozio, come poteva essere certo che non sarebbero tornati? E come non considerare lo stato di grave turbamento in cui si trova una persona che ha appena subito un grave attacco, esteso alla propria famiglia? Certamente il requisito della proporzionalità tra aggressione e reazione costituisce un punto fermo per valutare ogni reazione difensiva, ma sempre ricordando che «l’aggredito non ha una bilancia in mano». Se a posteriori è facile valutare con freddezza la situazione, non lo è quando la si vive.
Sul rapporto tra attualità del pericolo e turbamento, però, occorrerebbe forse una riflessione da parte del legislatore. L’attuale articolo 55, secondo comma, del codice penale esclude la punibilità quando il fatto è stato commesso «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Secondo la giurisprudenza, questa disposizione, introdotta nel 2019, si applica quando «sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione», con esclusione delle «cause preesistenti o diverse». Nella realtà, però, è inutile nascondere che il grave turbamento può perdurare anche quando il pericolo sia da poco cessato. Il turbamento deriva dal pericolo, ma non si esaurisce necessariamente con esso e può determinare conseguenze psichiche che insorgono e si manifestano proprio nell’immediatezza. Una modifica della normativa in tal senso potrebbe dunque incidere profondamente sulla valutazione di casi analoghi a quello del gioielliere di Grinzane.
Ma esiste un secondo problema che la politica non può eludere: quello della pena. Quattordici anni e nove mesi di carcere impongono una domanda: il nostro ordinamento riesce davvero a distinguere, sul piano sanzionatorio, tra chi programma freddamente un delitto e chi commette un fatto gravissimo pochi istanti dopo essere stato rapinato, minacciato e travolto dalla paura per sé e per la propria famiglia? Nessuno può sostenere che aver subito una rapina attribuisca una licenza di uccidere. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare il contesto umano e psicologico nel quale una reazione avviene. Il legislatore potrebbe intervenire prevedendo un trattamento sanzionatorio specifico e maggiormente proporzionato per chi agisce nell’immediatezza di un grave delitto subito, quando sia accertato un effettivo stato di turbamento direttamente provocato dall’aggressione. Non un salvacondotto, né un’automatica impunità: una disciplina capace di consentire al giudice di distinguere situazioni radicalmente diverse. Perché una cosa è l’omicidio concepito, preparato ed eseguito con lucidità. Altra cosa è una condotta maturata nella concitazione immediatamente successiva a una rapina violenta. La responsabilità rimane, ma una giustizia realmente proporzionata deve poter valutare fino in fondo questa differenza.
Sul caso Roggero, ormai definito dalla Cassazione, qualsiasi ipotesi di intervento sui giudicati richiederebbe naturalmente una valutazione giuridica specifica e rigorosa che porti ad una vera e propria abolitio criminis. Ma una riforma potrebbe impedire che in futuro situazioni analoghe producano nuovamente pene che una parte rilevante dell’opinione pubblica percepisce come difficili da comprendere. Porsi questi interrogativi e chiedersi se la legislazione vigente sia adeguata non significa invocare il Far West né legittimare la giustizia privata. Il vero pericolo nasce quando lo Stato non riesce più a far sentire protetto chi rispetta la legge. Quando chi delinque appare sicuro di poter agire e chi subisce un reato si sente solo, nasce una frattura profonda tra cittadini e istituzioni. Uno Stato forte deve impedire che la difesa diventi vendetta. Ma deve anche avere la capacità di comprendere che chi ha appena subito la violenza di un criminale non reagisce con la freddezza di chi, giorni o mesi dopo, giudicherà quei secondi in un’aula di tribunale. Ed è proprio su quei secondi, sul confine tra periculum, pavor et gravis perturbatio , che oggi il legislatore dovrebbe avere il coraggio di intervenire.
Giovanni Intravaia -Ordo Antiquus-
Giovanni Intravaia
