Priolo: il Tar condanna il Comune alle spese per i terreni di via Pirandello

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Si chiude con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ma con la condanna del Comune di Priolo Gargallo al pagamento delle spese di lite, una vicenda relativa ad alcuni terreni occupati per la realizzazione di via Luigi Pirandello.

La decisione è stata assunta dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente dopo l’adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di acquisizione dei terreni.

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La vicenda trae origine dalla sentenza del 22 dicembre 2025, con la quale il Tribunale aveva accolto il ricorso contro il silenzio del Comune sulla diffida presentata l’11 agosto 2025. I terreni interessati si estendono per complessivi 1.261 metri quadrati.

Il Comune aveva successivamente avviato, con nota del 20 marzo 2026, il procedimento, quantificando provvisoriamente l’indennizzo in 18mila 725 euro. La proprietaria aveva però contestato sia il valore attribuito ai terreni, pari a 11 euro al metro quadrato, sia la limitazione dell’indennizzo per l’occupazione senza titolo a cinque anni.

Non essendo arrivato un provvedimento conclusivo, il 17 luglio la ricorrente aveva presentato una nuova istanza al Tar, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

Nel frattempo, il Comune ha completato l’iter. Con deliberazione del 27 agosto scorso, il commissario straordinario, esercitando i poteri del Consiglio comunale, ha disposto l’acquisizione sanante dei terreni, riconosciuto il debito fuori bilancio di 18.725,85 euro e individuato la relativa copertura finanziaria, prevedendo il deposito della somma presso la Ragioneria territoriale dello Stato e gli ulteriori adempimenti per il decreto di acquisizione.

La ricorrente ha quindi preso atto del provvedimento, riconoscendo che era stato raggiunto l’obiettivo del ricorso, ma ha chiesto la condanna del Comune alle spese, sostenendo che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento soltanto dopo la presentazione della nuova istanza.

Il Tar ha accolto questa impostazione. Pur dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i giudici hanno applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il Comune non aveva definito il procedimento entro il termine assegnato dalla precedente sentenza. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che «non può ovviamente considerarsi quale atto conclusivo del procedimento la comunicazione di avvio del procedimento», trattandosi di un atto che dà inizio alla procedura e non la conclude.

Il Comune è stato quindi condannato alla rifusione delle spese di lite relative alla fase incidentale, liquidate in 750 euro, oltre agli eventuali accessori di legge. Resta invece distinta la questione relativa alla misura dell’indennizzo, che la ricorrente ha contestato e che potrà essere eventualmente sottoposta al giudice ordinario.

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