Si chiude davanti al Tar di Catania il contenzioso tra una proprietaria di terreni e il Comune di Priolo Gargallo sulla costituzione di una servitù pubblica di passaggio per una condotta fognaria realizzata sui terreni privati. Il Tribunale amministrativo regionale, con una nuova pronuncia, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, quantificate in 750 euro, oltre agli eventuali accessori di legge.
La vicenda prende le mosse da una precedente sentenza del Tar, la n. 3658 del 22 dicembre 2025, con la quale i giudici avevano accolto il ricorso contro il silenzio del Comune, ordinando all’Amministrazione di rispondere formalmente alla diffida presentata dalla ricorrente l’11 agosto 2025. La richiesta riguardava l’attivazione e la conclusione del procedimento di acquisizione sanante previsto dall’articolo 42-bis del Testo unico sugli espropri.
La sentenza era stata notificata al Comune il 22 dicembre 2025. Il 20 marzo 2026 l’Ente aveva quindi comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla costituzione di una servitù pubblica di passaggio per la condotta fognaria, indicando le ragioni di interesse pubblico e quantificando provvisoriamente in 2.940 euro l’indennizzo complessivo.
La ricorrente aveva però ritenuto insufficiente tale atto, sostenendo che si trattasse soltanto dell’avvio del procedimento e non della sua conclusione. Da qui la richiesta al Tar di nominare un commissario ad acta per dare effettiva esecuzione alla precedente sentenza.
Nel corso del nuovo giudizio, il commissario straordinario del Comune, con deliberazione n. 26 del 27 agosto 2026, ha disposto definitivamente la costituzione della servitù e riconosciuto l’indennizzo di 2.940,30 euro.
A quel punto la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, chiedendo però che le spese fossero poste a carico del Comune.
Il Tar ha accolto questa impostazione. Secondo i giudici, infatti, la nota del 20 marzo aveva rappresentato soltanto l’avvio del procedimento, mentre la sua effettiva conclusione è intervenuta dopo il termine di 90 giorni fissato dalla precedente sentenza.
Il Comune aveva sostenuto che la decisione fosse stata già eseguita con la nota del 20 marzo e aveva richiamato anche la complessità dell’istruttoria e le difficoltà organizzative dell’Ente. Argomentazioni che non hanno però convinto il Tribunale sul piano delle spese.
Applicando il principio della soccombenza virtuale, il Tar ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha condannato il Comune di Priolo Gargallo a rifondere alla ricorrente le spese della fase processuale, liquidate in 750 euro
