Catania ed il caso rifiuti: le ragioni del contenzioso


E’ ormai noto che sia in corso un contenzioso sulla nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella città di Catania, suddiviso in tre lotti.
Per comprenderne le ragioni, si deve innanzitutto premettere che nessuna seria impresa del settore (a parte due imprese laziali) ha ritenuto di partecipare alla gara, tant’è che la gara per il lotto più importante (Catania centro) è andata deserta, al lotto 3 ha partecipato solo un’impresa e la stessa impresa più un’altra hanno partecipato al lotto 1.
Le ragioni che hanno indotto la Dusty, nonché separatamente altra impresa del settore (Ecolandia) ad impugnare il bando di gara, sono intimamente collegate alle inique condizioni del bando di gara, che hanno impedito quell’ampia partecipazione concorrenziale che la Città di Catania certamente merita, nell’affidamento di un così rilevante servizio.

Prima di illustrare la fondamentale ragione che ha impedito ad altre imprese di formulare una seria offerta, si deve ricordare che purtroppo – fatto ormai noto – i vari impianti di conferimento dei rifiuti in Sicilia orientale (ove vengono trasportati i rifiuti della Città di Catania) sono
ormai quasi saturi, sicchè è fortemente probabile che i rifiuti dovranno a breve (e certamente per tutta la durata del nuovo appalto) esser trasportati fuori Sicilia (forse persino all’estero).

Ciò significa che i costi del “trasporto” dei rifiuti collegati all’appalto della Città di Catania, sono destinati a lievitare enormemente, in maniera peraltro imprevedibile (potendo variare la distanza del trasporto di ogni  singolo viaggio – e se ne fanno più di uno al giorno – da 50 a oltre 1.000 KM).

A fronte di tale incertezza, il bando di gara su cui è insorto il contenzioso aveva originariamente previsto che qualunque sia il luogo di conferimento dei rifiuti, tutti i costi del trasporto rimangono a carico della ditta affidataria del servizio.

Tale clausola, sarebbe stata forse accettabile, in una situazione normale in cui la variazione da un impianto finale di conferimento ad un altro sia comunque circoscritta ad un ambito locale (con spostamenti di qualche decina di Km al massimo).

Ma con la situazione di emergenza e saturazione di tutti gli impianti siciliani, nessuna impresa poteva assumere il rischio (peraltro ormai quasi certo) di sopportare i maggiori costi della scelta – riservata all’Amministrazione – di individuare nuovi impianti di conferimento, anche
fuori Sicilia, senza prevedere alcun indennizzo.

A fronte delle rimostranze di varie imprese, l’Amministrazione aveva tuttavia opportunamente e correttamente inserito un “chiarimento” nelle regole di gara, precisando che “Qualora i predetti impianti dovessero cambiare registrando un sensibile incremento della distanza, verranno
riconosciuti all’aggiudicataria i maggiori oneri dovuti”.

Veniva quindi chiarito che in caso di trasporto (ad esempio) fuori provincia ovvero fuori regione, a fronte di tale sensibile incremento della distanza, i maggiori costi sarebbero stati posti a carico del Comune e quindi rimborsati all’impresa affidataria del servizio.

Ma l’Amministrazione, dopo aver reso tale fondamentale chiarimento, pochi giorni dopo se lo è letteralmente rimangiato, affermando che il chiarimento reso era frutto di un mero errore e che “nulla è dovuto alla società aggiudicatrice, anche nel caso in cui il nuovo impianto di conferimento dovesse trovarsi più distante”.

Tale illogico e contraddittorio comportamento dell’Amministrazione, caricando esclusivamente sulla ditta affidataria i maggiori costi di trasporto, qualunque sia la maggiore distanza dell’impianto finale di conferimento, ha reso con ogni evidenza totalmente antieconomico lo
svolgimento del servizio, e ciò spiega sia le ragioni per cui nessuna seria impresa ha ritenuto di poter formulare un’offerta per questo appalto, sia le ragioni del contenzioso, che riguarda infatti (alla luce di queste affermazioni dell’Amministrazione) la totale indeterminatezza dei costi del
trasporto, e quindi la nullità del bando di gara.

Avv.to Nino Barreca

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