PALERMO – Anche escludendo dal quadro probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Petrocciani, gli elementi di prova a carico del genero cinquantaquattrenne dello storico boss del mandamento rimangono solidi e sufficienti a giustificare la custodia cautelare in carcere. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Angelo Caputo, respingendo il ricorso presentato dalla difesa.
I giudici della Suprema Corte hanno attribuito valore decisivo alle intercettazioni ambientali e telefoniche raccolte dagli inquirenti, confermando l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Palermo lo scorso 15 maggio.
Il ruolo al vertice della cosca di Corso dei Mille
L’indagato, già condannato in passato per associazione mafiosa, è rimasto coinvolto nell’imponente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo che ad aprile ha portato all’esecuzione di 32 fermi nei mandamenti di Corso dei Mille e Brancaccio.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e convalidato dalla Cassazione, non rivestiva la qualifica di semplice partecipante all’organizzazione:
- Organizzatore della famiglia: Svolgeva mansioni direttive nella gestione degli affari illeciti del clan;
- Pizzo e cassa del clan: Gestiva capillarmente il racket delle estorsioni sul territorio e la cassa comune della cosca;
- Sostegno ai detenuti: Si occupava del sostentamento economico e della distribuzione degli stipendi alle famiglie degli affiliati detenuti.
La linea della difesa e la valutazione dei giudici
Nel ricorso presentato dal legale della difesa, si contestava l’attendibilità dei collaboratori di giustizia inseriti negli atti d’indagine. In particolare, si rilevava come le dichiarazioni di Petrocciani derivassero da riferimenti de relato appresi da Pietro Paolo Garofalo, mentre un altro pentito, Francesco Centineo, non avesse indicato l’indagato tra i vertici del mandamento.
Tuttavia, per la Corte di Cassazione il compendio delle intercettazioni dirette costituisce una prova autonoma e autosufficiente: il giudizio di gravità indiziaria sul ruolo di comando non risulta scalfito dalle riserve espresse sulle testimonianze dei pentiti.
